A seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 del Regolamento (UE) 2023/2831 aiuti di importanza minore o «de minimis», in sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013, e a seguito dell’implementazione dello stesso sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), siamo a comunicare che da oggi sarà possibile richiedere benefici in applicazione del nuovo regolamento.
Il Regolamento (UE) 2023/2831 prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili a un’impresa unica non possa superare il massimale di euro 300.000,00 nell’arco di tre anni.
In particolare il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del suddetto regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» già concessi (o richiesti ma non ancora concessi) nei tre anni precedenti a partire dalla data di richiesta della nuova concessione.
Per cui se ad esempio si registra in data 01/02/2024 una nuova concessione con il Reg. (UE) 2023/2831 del valore di € 20.000,00 al fine di dichiarare il valore complessivo degli aiuti in «de minimis» si dovranno sommare le precedenti concessioni ottenute (inclusi i benefici richiesti ma non ancora concessi) dal 2/02/2021 all’1/02/2024 (andranno considerati tutti gli aiuti «de minimis» e quindi includendo quelli concessi con il precedente 1407/2013).